

Sotto l’impulso dell’ondata riformatrice che negli ultimi anni ha investito gran parte dei paesi dell’Europa continentale, anche in Italia, con l’entrata in vigore del d.lgs. 231\2001, si è stabilita la responsabilità amministrativa degli enti per reati compiuti nel loro interesse e vantaggio da amministratori, dirigenti e, in genere, da soggetti in posizione apicale nell’organizzazione aziendale.
La logica sottostante a tale innovazione risulta ben chiara: per fronteggiare in maniera efficace e dissuasiva i rilevanti fenomeni criminosi che fanno capo alle imprese, l’ordinamento infligge sanzioni talora anche molto consistenti alla società, in aggiunta alle pene detentive/pecuniarie comminate ad amministratori e dirigenti.
Si è verificato così, nel corso del tempo, un progressivo ampliamento del campo di applicazione della responsabilità da reato delle persone giuridiche, includendo fattispecie numerosissime ed eterogenee tra i c.d. reati-presupposto. Oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione come corruzione, concussione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, gli unici originariamente contemplati dal d.lgs. 231/2001, con una modifica del 2002, sono stati previsti anche i reati tipici deldiritto societario, come le false comunicazioni sociali. Successivamente, rilevanti ampliamenti hanno comportato l’inclusione, nel 2007, dei reati diomicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro e di riciclaggio di denaro e di autoriclaggio, dei reatiambientali nel 2011, e, nel 2017, del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Com’è possibile per le piccole-medio imprese difendersi da una così notevole quantità di possibili fonti di responsabilità?
Il d.lgs. 231/2001, ai fini dell’esonero da responsabilità per l’ente, richiede la predisposizione di un modello organizzativo idoneo a individuare i rischi derivanti dall’attività di impresa e le misure per fronteggiarli. L’adozione di un modello di questo tipo non è usuale per le PMI a causa dell’elevato dispendio in termini economici che esso a primo impatto può comportare, richiedendo tra le altre cose, ad esempio, la creazione di un organismo di vigilanza (OdV) che garantisca il controllo sul suo rispetto all’interno dell’azienda.
Tuttavia, nonostante i costi iniziali, dall’adozione di un adeguato modello organizzativo derivano diversi vantaggi, potendo esso trasformarsi in uno strumento molto utile per riorganizzare in termini di efficienza l’azienda (riduzione dei costi tramite riduzione dei rischi) e potendo esso fornire, a potenziali clienti sia nazionali sia stranieri, un’immagine di solidità e serietà dell’impresa, portando quindi anche un eventuale ritorno economico.
In aggiunta a tutto ciò, un adeguato modello organizzativo evita all’impresa le gravose sanzioni che la legge stabilisce nel d.lgs. 231/2001.
Jacopo Palli
associato in prova area legale