

Alternative Dispute Resolution è la definizione con cui si indica un insieme di sistemi di risoluzione delle controversie giuridiche che consentono di evitare il ricorso alla giurisdizione statale; tra questi si annoverano, ad esempio, l’arbitrato, la negoziazione, la mediazione e la conciliazione.
Ma perché un’impresa dovrebbe avere convenienza ad optare per una procedura ADR, rinunciando all’impianto di garanzie assicurate nel processo civile?
Il primo punto a favore dei metodi ADR è la loro propensione transazionale: nel mercato globale, il ritmo a cui crescono attualmente gli scambi internazionali rende impensabile che i tribunali nazionali possano efficacemente coordinarsi per affrontare la mole di litigation che ne deriva. Soprattutto per la presenza di sistemi giurisdizionali, come quello italiano, inefficienti.
Si pensi in proposito al caso Gasser v MISAT e al fenomeno dell’italian torpedo: molti avvocati europei, se consapevoli della probabile soccombenza, sceglievano a priori di adire la corte italiana: questa impiegava anni soltanto per dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, nel mentre sospendendo l’azione delle altre corti europee.
I tempi di definizione si dilatavano, consentendo alla parte soccombente di procrastinare il momento del pagamento: sebbene un rimedio sia oggi inserito all’art.31 del regolamento n.1215/2012, questa vicenda testimonia la necessità di sistemi alternativi rapidi e competitivi.
C’è inoltre da dire che, talvolta, piuttosto che citare in giudizio la controparte, si può optare per la negoziazione di un accordo anche ai fini di partnerships commerciali o posizioni vantaggiose sul mercato.
Proprio i sistemi ADR sono in grado di favorire la collaborazione tra le imprese, che dovranno effettuare la litigation risk analysis: valutare il rapporto costi-benefici derivante dalla scelta di esperire lo strumento giudiziale piuttosto che stragiudiziale.
È per questo, peraltro, che molte clausole compromissorie prevedono il cosiddetto cooling-off period: nel tentativo di far ragionare le parti, combinano diversi mezzi di risoluzione subordinando la possibilità di optare per uno di essi al preventivo esperimento di un altro.
Altri considerevoli benefici garantiti dai metodi ADR sono la spiccata riservatezza delle procedure e la certezza che la controversia sarà affidata ad esperti di settore, consapevoli dunque delle esigenze delle imprese; non solo giuristi, ma anche ingegneri, manager, professori e altri professionisti. Sempre nel rispetto dei limiti segnati dalla legge in relazione a ciascuna procedura.
Costi e durata delle procedure sono poi due fattori non trascurabili.
In Italia, il rito ordinario civile è reso economicamente accessibile a tutti grazie all’art.24 della Costituzione. Tuttavia, esso ha una durata media di dodici anni: quattro per ogni grado di giudizio.
Ciò comporta che, mentre attende per vedersi riconosciuta la legittimità di un credito, l’impresa non solo non potrà pianificare con certezza la propria attività, ma dovrà anche impiegare le proprie risorse nel contenzioso piuttosto che investirle nell’area operativa. Senza contare che, probabilmente, il bilancio risulterà meno appetibile per eventuali investitori esterni.
In conclusione, gli aspetti fin qui considerati contribuiscono a rendere i sistemi ADR inevitabili protagonisti del futuro: la stessa parola “Alternative”, che compare nell’acronimo che li individua, rischia di divenire una veste stretta ed obsoleta.
Guido Bellenghi, associato in prova Area legale